La Legge di Stabilità 2015 ha apportato alcune modifiche in tema di ravvedimento operoso (istituto che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale, beneficiando di una riduzione delle sanzioni).
Novità in vigore dal 1 gennaio 2015:
- il ravvedimento è applicabile anche nel caso in cui l'Agenza delle Entrate abbia già constatato e notificato al contribuente la violazione ovvero abbia già intrapreso accessi, ispezioni e verifiche.
- Il ravvedimento rimane, comunque, inibito nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto notifica di atti di liquidazione o di accertamento, tra cui:
- le comunicazioni da controllo automatizzato (comunicazioni ai sensi dell'art.36-bis del DPR 600/1973);
- le comunicazioni da controllo formale (comunicazioni ai sensi dell'art.36-ter del DPR 600/1973).
In assenza delle inibizioni specificate sopra, il ravvedimento operoso è applicabile senza limiti temporali; mentre fino al 31 dicembre 2014 il contribuente poteva avvalersene solo entro il termine di un anno dalla data di omissione/violazione del versamento ovvero entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione.
Oltre all'imposta dovuta e agli interessi, in sede di ravvedimento il contribuente versa lasanzione in misura ridotta.Tale riduzione è pari a (in grassetto le novità della Legge di Stabilità):
- 1/10 nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro trenta giorni dalla data della sua omissione;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvieneentro novanta giorni dall'omissione (o dal termine di presentazione della dichiarazione, se prevista);
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione (o dal termine di presentazione della dichiarazione, se prevista);
- (solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvieneentro due annidall'omissione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista;
- (solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) 1/6 del minimose la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvieneoltre due annidall'omissione ovvero oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvienedopo la constatazione della violazione tramite processo verbalefatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali, documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;
- 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se il ritardo non supera i novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se il ritardo non supera i trenta giorni.
La legge precisa che la regolarizzazione del versamento tramite ravvedimento non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo e accertamento.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SUL DIRITTO ANNUALE
Lanota n. 16919 del 6 febbraio 2015 del MISE ha chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione delle novità in materia di ravvedimento operoso introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.
In particolare, il MISE sottolinea che la riduzione ad 1/7 e ad 1/6 della sanzione, in caso di regolarizzazione dell'errato o omesso versamento, rispettivamente:
- entro due anni dall'omissione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista
- oltre due anni dall'omissione o oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista
è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
Il MISE precisa inoltre che le riduzioni ad 1/9 per la regolarizzazione entro il 90esimo giorno dall'omissione e ad 1/5 per la regolarizzazione dopo la constatazione della violazione tramite processo verbale (lettere a-bis) e b-quater) dell'art.13 del D.Lgs 472/1997, come modificato dalla Legge di Stabilità, non si applicano al diritto annuale.
Come già affermato nelle note del MISE n. 62147/2008 e n. 172574/2013infatti, le modifiche apportate all'art. 13 del DPR 472/1997 non rettificano automaticamente l'art.6 del Decreto 54/2005, con cui vengono definite le misure del ravvedimento operoso e delle sanzioni amministrative connesse al tardivo o omesso versamento del diritto annuale.
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