NUOVE SOGLIE DI REATO PER OMESSI VERSAMENTI, INDEBITA COMPENSAZIONE E DISTRUZIONE DOCUMENTALE
In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato su G.U. n. 233 ilD.lgs. 158/2015, in materia di revisione del sistema sanzionatorio, le cui disposizioni si applicanoa partire dal 22 ottobre 2015.
1.1 Omesso versamento delle ritenute
In materia di omesso versamento di ritenute (certificate ovvero dovute ma non risultanti dalla certificazione annuale), l'art.10-bis del D.lgs. 74/2000, come modificato dall'art.7 del D.lgs. 158/2015, dispone la reclusione da sei mesi a due anni per il sostituto d'imposta che non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenuteper un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta (la soglia precedente era pari a 50.000 euro);nel conteggio della soglia rilevano siale ritenute dovute sulla base della certificazione annuale sia quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
1.2 Omesso versamento dell'IVA
L'art.8 del D.lgs. 158/2015 sostituisce l'art.10-ter del D.lgs. 74/2000, prevedendo lareclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi l'IVA come da dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Prima della riforma il limite suddetto era pari a 50.000 euro.
1.3 Indebita compensazione
L'art.9 del D.lgs. 158/2015 modifica l'art.10-quater del D.lgs. 47/2000 e prevede la punibilità con la reclusione da sei mesi a due anni di chi non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione in F24, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Lo stesso limite vale per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.Prima della riforma, al fine del superamento della soglia, le due fattispecie di crediti venivano sommate insieme.
1.4 Occultamento o distruzione dei documenti contabili
L'art.6 del decreto apporta alcune modifiche all'art.10 del D.lgs.74/2000, inasprendo la pena in caso di occultamento o distruzione dei documenti contabili. Tale reato, infatti, finalizzato ad evadere le imposte sui redditi e l'IVA, nonché ad impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (prima della riforma la reclusione minima prevista per il reato era di sei mesi e quella massima era di cinque anni).
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